PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 633 del codice penale non si applica alle occupazioni di immobili o di terreni altrui effettuate anteriormente al 31 dicembre 2002 per finalità legate alla realizzazione di iniziative a carattere sociale e culturale.
      2. I procedimenti penali in corso ai sensi dell'articolo 633 del codice penale e relativi alle fattispecie di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

      1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la valorizzazione del patrimonio edilizio, di seguito denominato «Fondo».
      2. Le risorse attribuite al Fondo sono destinate ai comuni per risarcire i proprietari degli immobili occupati di cui al comma 1 e per finanziare le attività di recupero del patrimonio edilizio di proprietà comunale.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del Fondo ai sensi del comma 2.

Art. 3.

      1. I sindaci procedono al censimento del patrimonio immobiliare nei territori di rispettiva competenza al fine di requisire gli immobili non utilizzati per più di cinque anni consecutivi e di cederne l'uso, a titolo gratuito, alle associazioni senza scopo di lucro che ne fanno richiesta.

 

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Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.